TESTO
del disegno di legge n. 1825
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Art. 5.
(Vigilanza e sanzioni).

Art. 7.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.

      1. Identico.

      2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento.       2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento e impone la restituzione delle somme eccedenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5., capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
      3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.       3. Identico.
      4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.       4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

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      5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.       5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
        6. All'articolo 41, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro».
 

Art. 8.
(Tutela degli utenti).
        1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuano le modalità intese ad assicurare l'attuazione del principio di cui al presente articolo.